martedì 16 febbraio 2016

Pensione di reversibilità: diritto acquisito sacrificabile, i vitalizi dei politici invece no

Da: La Stampa

Pensione di reversibilità: cos’è e come funziona

In pochi punti la spiegazione di chi la percepisce e come avviene il calcolo dell’assegno destinato ai superstiti

La pensione di reversibilità è il trattamento riservato ai “superstiti” del pensionato o del lavoratore deceduto 
(in questo caso viene definita “pensione indiretta”). La prestazione economica viene erogata dall’Inps. 
Oggi è legata al reddito Irpef. In futuro potrebbe, invece, essere condizionata dall’Isee, la situazione
economica complessiva. Questo se passa il disegno di legge delega sul “contrasto alla povertà” presentato 
dal consiglio dei ministri a fine gennaio.  

A chi spetta?  
Viene spiegato in modo dettagliato sul sito dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale. 
- Al coniuge (anche se separato o divorziato, se titolare di un assegno di mantenimento) 
- Ai figli (se alla data del decesso del genitore non hanno ancora raggiunto la maggiore età. 
Se sono studenti o universitari tra i 18 e i 26 anni, e ancora a carico alla data della morte del parente. 
E se sono inabili, cioè con problemi fisici o mentali) 
- Ai nipoti minori (anche se non formalmente affidati) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna) 
alla data della loro morte 
- In assenza di altre figure, a fratelli celibi e inabili e a sorelle nubili e inabili, a carico della persona defunta, 
se non sono già titolari di una pensione. 

Quando si riceve ?  
Dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, 
a prescindere dalla presentazione della domanda. 

A quanto ammonta?  
La pensione di reversibilità si calcola sulla base dell’assegno percepito dalla persona scomparsa, 
oppure in base alla pensione che il defunto già percepiva. La legge prevede importi variabili che 
si calcolano in base alla situazione familiare:  
- Spetta il 60% della pensione solo se c’è il coniuge 
- 70% per un figlio 
- 80% per il coniuge e un figlio o due figli senza coniuge 
- 100% per il coniuge e i figli sono più di tre 
- 15% per ogni altro familiare, diverso dal coniuge, figli e nipoti. 

L’erogazione dura per sempre?  
No. Il diritto alla pensione per i superstiti può cessare se il coniuge si risposa, se viene meno lo stato 
di inabilità di colui che la percepisce, se i figli universitari terminano o interrompono gli studi e, 
al compimento del 26esimo anno di età. Infine, nel caso in cui i fratelli celibi e le sorelle nubili, 
si sposano o prendono un’altra pensione. 

Cosa cambia con l’Isee?  
L’Isee è “l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente” e valuta la posizione economica 
di coloro che percepiscono le pensioni di reversibilità, richiedono agevolazioni e prestazioni sociali. 
Con la sua introduzione l’assegno non sarebbe più un diritto inalienabile ma dipenderebbe dal reddito 
di chi ogni mese lo percepisce. Gli eredi in vita potrebbero subire ulteriori tagli. 

Già oggi, comunque, la pensione di reversibilità può essere tagliata se il beneficiario possiede altri redditi. 
A introdurre questa norma fu il governo Dini nel 1995. Il taglio varia tra il 25 e il 50% dell’importo iniziale. 

Nel 1995 è morta mia madre, titolare di due 
pensioni di reversibilità da mio padre: 
una del Ministero per il quale egli aveva 
lavorato ed una di Guerra, in 
quanto egli era mutilato di seconda 
categoria.
Da questo breve e chiaro schema riassuntivo, pubblicato
da "La Stampa", apprendo che, proprio nell'anno della 
sua morte, Dini provvide a sforbiciare un po' di più le 
pensioni di reversibilità. La pensione di mia madre non 
sarebbe stata decurtata dal provvedimento Dini in
quanto ella non possedeva altri redditi, ma già esisteva, 
vivente mio padre, la decurtazione della seconda pensione:
quella di Guerra, che venne ulteriormente ridotta nella 
reversibilità a mia madre.
Tutto si può accettare se però si rispetta la Costituzione: 
Articolo 3 -  Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.


Perché allora, ad esempio, Giuliano Amato percepisce
2 fra pensioni e vitalizi, pur continuando a percepire
altri redditi dovuti alla carica, graziosamente datagli
dallo Stato Italiano, di Giudice della Corte Costituzionale?

29 gennaio 2015 | di 

Servizio Pubblico, Dragoni: “Giuliano Amato e la sua pensione d’oro”

Gianni Dragoni parla della pensione d’oro di Giuliano Amato, simbolo della casta: “Quando Napolitano lo ha nominato giudice della Corte Costituzionale, nel settembre 2013, Amato percepiva 31mila euro lordi al mese: 22mila come pensione per i vari incarichi svolti nella sua carriera e 9mila di vitalizio come ex parlamentare”. E aggiunge: “Amato ha puntualizzato che il vitalizio lo dà in beneficenza e, dopo la nomina all’Alta Corte, ha chiesto all’Inps di sospendere la pensione, che è al netto poco più di 11mila euro al mese. Ad Amato, che ha 76 anni, resta sempre lo stipendio di giudice costituzionale. Che da maggio dell’anno scorso è stato ridotto di 97mila euro lordi all’anno a 360.000 euro lordi, pari a 12.618, 22 netti mensili”. Dragoni continua: “Amato avrebbe diritto alla pensione da ex giudice costituzionale, 15.400 euro al mese ai valori attuali. E in più riavrebbe la pensione che è sospesa, per un totale di quasi 38mila euro lordi al mese”
Diritti acquisiti? Articolo 3 della Costituzione Italiana? Tutti uguali davanti alla Legge?
Che il vitalizio lui dice di darlo in beneficenza
non ci interessa: comunque nessuno glielo blocca
o decurta.
Che lui dica di aver chiesto all'INPS di sospendere 
la pensione a noi non interessa: era l'INPS che 
avrebbe dovuto sospenderla visto che percepisce 
lo stipendio di Giudice della Corte Costituzionale.
Si vede bene, dunque, nei fatti, che l'Articolo 3
della Costituzione Italiana in questo Paese 
non viene rispettato e NON SIAMO AFFATTO
UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE.
L'unica libertà che ci è rimasta è che ancora
lo possiamo dire e scrivere.

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