venerdì 5 aprile 2013

Chiara Poggi: quale Giustizia?

Da: Notitia Criminis

E così il 17 dicembre 2009 Alberto Stasi è stato assolto in primo grado per l'omicidio della fidanzata in base all'articolo 530 secondo comma del codice di procedura penale che stabilisce l'assoluzione quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”.

Dunque se non è zuppa è "pan bagnato" ma l'assoluzione per insufficienza di prove esiste ancora, anche se la voce che gira è che sia stata abolita.
Sarà stata abolita la formula: "Assolto per insufficienza di prove", ma è rimasto il concetto inserito nelle possibilità formulate dall'articolo 530 del Codice di Procedura Penale.
Sempre da Notitia Criminis:
...il gup Stefano Vitelli spiega il suo verdetto di non colpevolezza
Da rilevare che la scelta di farsi giudicare da un Giudice Unico (Gup) è sicuramente a favore dell'imputato, giacché su una sola persona pesa la responsabilità della condanna e, di fronte ad indagini sbagliate e lacunose, è ovvio che è un peso difficile da prendersi da soli.


Ecco alcuni stralci della sentenza, ripresi da Repubblica:
Sull'impianto accusatorio:
"Un complessivo quadro istruttorio da considerarsi contraddittorio e altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, secondo la fondamentale regola probatoria e di giudizio dell'oltre 'ogni ragionevole dubbio'".
Sulla versione della difesa:
"Il racconto complessivo di Alberto Stasi in merito alle ore trascorse la sera in compagnia della propria fidanzata nell'abitazione di Via Pascoli, risulta da un lato, privo di evidenti contraddizioni e dall'altro, realisticamente articolato".
Sul presunto movente di Stasi:
"su un possibile movente/occasione dell'omicidio da parte dell'attuale imputato, non emerge una congrua prova".
Sulle prime indagini svolte sul computer dell'imputato:
"Queste alterazioni indotte da una situazione di radicale confusione nella gestione e conservazione di una così rilevante quanto fragile fonte di prova da parte degli inquirenti nella prima fase delle indagini ha comportato, in primo luogo, il più che grave rischio che ulteriori stati di alterazioni rimuovessero definitivamente le risultanze conservate ancora nella memoria complessiva del computer.(...)Gli accessi in questione hanno prodotto degli effetti metastatici rispetto all'esigenza di corretta e complessiva ricostruzione degli eventi temporali e delle attività concernenti l'utilizzo del computer nelle giornate del 12 e 13 agosto 2007. Rispetto dunque ad altre questioni probatoriamente rilevanti, non è più possibile esprimere delle valutazioni certe nè in un senso nè nell'altro: in questo ambito, il danno irreparabile prodotto dagli inquirenti attiene proprio all'accertamento della verità processuale".
Sull'ora del delitto :
"E' più che ragionevole affermare che la morte della ragazza si collochi nell'asso temporale immediatamente successivo alla disattivazione dell'allarme perimetrale avvenuto alle 9,12".
Impossibile, quindi, almeno in primo grado, dimostrare in modo certo la colpevolezza dell'unico imputato per l'omicidio di Chiara Poggi, il fidanzato Alberto Stasi.

Ancora una volta la capacità degli investigatori si rivela deficitaria, quando non addirittura pasticciona, favorendo così l'eventuale colpevole.
Ho testato, parlando con la gente, che il mio sentimento sfiduciato verso uno Stato che, troppo spesso, si dimostra non in grado di incastrare gli assassini è diffuso.
I mezzi scientifici oggi a disposizione sono tali e tanti che non si può non pensare che quello che non va sono gli uomini. Manca un giusto coordinamento di intelligenza nelle indagini, manca un rigore nella loro esecuzione che, invece di acquisire le prove, le distrugge, come dimostra quanto sopra riportato ed evidenziato.

Il movente: potrebbe essere quello di cui parlo nel mio post del 13 febbraio 2012.
Un lato oscuro che Stasi custodiva e che non voleva venisse rivelato.