giovedì 6 ottobre 2016

Disastro Buona Scuola

Da: TECNICA DELLA SCUOLA


Algoritmo e profili di responsabilità per danno da software difettoso

 Lunedì, 03 Ottobre 2016
Molti chiedono di conoscere come ha funzionato l'algoritmo del MIUR che si è occupato di operazioni, affidate un tempo all'uomo, molto delicate per la collocazione e organizzazione delle risorse umane nel comparto istruzione. Una domanda legittima, alla luce degli errori che si sono verificati, peraltro riconosciuti anche se minimizzati da Viale Trastevere.
In realtà non è importante sapere come ha funzionato l'algoritmo, ma piuttosto come avrebbe dovuto funzionare. E qui non sembra molto difficile dare un riscontro perché è sufficiente analizzare la normativa per rispondere con completezza.
Il software doveva elaborare i dati e trattarli secondo quanto le norme prevedevano per la produzione degli effetti del reclutamento e dell'assegnazione dei posti nella mobilità territoriale. Vero è che da un'analisi attenta delle norme appaiono dei vuoti normativi che hanno riguardato sia la fase del reclutamento che quello della mobilità e che i programmatori del software non potevano ovviamente risolvere e su cui,  il MIUR in quei casi avrebbe dovuto mettere mano "conciliando", perché si tratta di un errore della macchina "scusabile".
Il danno invece che si è materializzato nei casi in cui non c'è corrispondenza fra le norme e il modo in cui dovevano essere applicate dall'elaboratore è cosa diversa e dal punto di vista delle responsabilità va affrontato non superficialmente perché lo stesso MIUR dovrebbe avere interesse a capire cosa sia successo.
Ed infatti, esclusa la responsabilità penale del produttore di software perché nel nostro ordinamento non vi sono norme penali richiamabili a questi casi rientranti nella categoria dei crimini informatici che puniscano fatti considerati dannosi o pericolosi a titolo di "colpa" ma solo in forma dolosa, ovvero con la consapevolezza dell'azione e di tutti gli elementi che compongono una fattispecie penalmente rilevante, la questione pone problemi molto complessi. Intanto è opportuno richiamare i casi di responsabilità per danni da software.
Il primo esempio che ci viene in mente è quello del commercialista  che presenta una denuncia dei redditi errata a causa di un software rivelatosi difettoso che ha prodotto sanzioni pecuniare e tasse per il cliente. Il professionista risponderà davanti al cliente ma potrà in via di regresso rifarsi nei confronti dell'azienda che ha programmato il software difettoso.

Il discorso potrebbe estendersi al caso della P.A. che si avvale dei servizi informatici di un terzo, naturalmente. Quanto alla prova del difetto e del danno si pone il problema di come identificare l'anomalia che non dovrebbe essere difficile nel caso sia riproducibile l'attività svolta, ovvero ripetere la stessa operazione lasciando immutato l'ambiente in cui si è operato (archivi e banche dati)  per accertare dove si è verificato l'errore. Se i risultati che si ottengono sono con gli stessi errori, ciò potrebbe servire non solo ad individuare cosa ha causato gli errori ma anche ad escludere l'eventuale intervento manuale di altri soggetti. Eventualità che se dovesse presentarsi aprirebbe questioni molto delicate. 
Non si gioca con la vita della gente.
So per esperienza di lavoro che i software possono essere fatti male.
La cosa funziona così: la Ditta che ha vinto l'appalto per fornire il software ad un determinato settore della Pubblica Amministrazione si interfaccia con gli impiegati amministrativi che dovranno gestirlo, chiedendo di leggi e regolamenti per la sua corretta applicazione e, soprattutto, di cosa hanno bisogno per ottenere il risultato.
Personalmente mi sono ritrovata a dover gestire un software per l'inventario di un Dipartimento già implementato attraverso una collaborazione fra chi già lavorava nella struttura e il titolare della Ditta di software. Alla fine dell'anno, a chiusura dell'inventario, mi sono resa conto che quello che faceva il software non era corretto rispetto a quanto richiesto da alcune regole amministrative. Ne è nata una discussione a distanza con il titolare della Ditta, peraltro persona preparatissima, che si trovava in un'altra città come sede. All'inizio egli ha tenuto duro, facendo obiezioni, ma io, che mi ero studiata bene la faccenda, ero sicura del fatto mio ed ho ribadito i miei concetti sul software che doveva essere cambiato per quell'aspetto di cui mi ero accorta che non dava un risultato corretto. Siccome "verba volant" e "scripta manent" ho messo in una e-mail le mie contestazioni verbali e alla fine il titolare della Ditta di software ha dovuto ammettere che avevo ragione, cambiando il software e adeguandolo al giusto risultato secondo le regole di legge e amministrative.
Dunque errori sono possibili eccome!
Perché minimizzare invece di correggere?
Certo qui la materia è umana, non sono buoni di carico o scarico, né la struttura è circoscritta ad una determinata struttura della P.A., qui è l'Italia intera e della vita e del lavoro della classe insegnante si tratta... Ammettere gli errori comporta un cambiamento gigantesco del "giro di giostra", come l'ha chiamato qualcuno...
Però la storia è sempre la stessa: GENTE CHE LAVORA MALE, o per incompetenza o per superficialità.      

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