lunedì 29 agosto 2011

Novità fiscali: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il bombardamento di informazioni a cui siamo sottoposti fa sì che, alla fine, non sappiamo nulla di preciso sui vari argomenti che ci riguardano. Ho letto sui quotidiani lettere di lamentele di cittadini sul mancato rilascio dello scontrino fiscale da parte di vari esercizi commerciali, oppure sul rilascio parziale: "Ho pagato euro 40 ma sullo scontrino il negoziante ha battuto euro 10 soltanto." Prima di scrivere ad un giornale c'è un atto molto più semplice: denunciare il fatto al 117. Hanno fatto molta pubblicità a questo numero della Guardia di Finanza in passato, allo scopo, dicevano, di sconfiggere l'evasione fiscale. Una volta ho aderito e fui richiamata da un maresciallo della finanza che pretendeva che andassi in una certa caserma della GF a firmare la denuncia. Gli risposi che il mio compito si esauriva nella segnalazione come pubblicizzato sulla TV di Stato e non poteva il cittadino perdere tempo oltre la segnalazione medesima, essendo compito loro fare gli accertamenti. Sono pagati per questo. Non so se, oltre le parole, si voglia realmente fare una politica seria avverso l'evasione delle tasse in questo Paese. Nella confusione qualcuno pensa che addirittura lo scontrino fiscale non sia più obbligatorio. Ebbene lo è. Per questo pubblico qui sotto la Circolare del 5 agosto u.s..

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011, n. 41 che chiarisce gli aspetti fiscali regolati dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Ricevuta e scontrino fiscale: Soggetti esonerati e obbligati


Alcune categorie di soggetti passivi IVA sono esonerati, per legge, dall’obbligo di emissione della fattura, a meno che questa non sia richiesta espressamente dal cliente (ovvero di tratti di operazioni non relative all’attività di commercio esercitata, quali le cessioni di beni strumentali ovvero le autofatture per acquisti da parte di soggetti non residenti), ma sono in ogni caso tenuti a certificare il corrispettivo dei beni o servizi ceduti mediante l’emissione della ricevuta o scontrino fiscale (salvi specifici casi di esonero anche da tali adempimenti - art. 3, c. 147, lett. e, L. n. 549/1995 e D.P.R. n. 696/1996). Per i soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi, l’emissione dello scontrino fiscale è equiparata all’emissione della ricevuta fiscale (D.P.R.n.696/1996).

Se contemporaneamente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione viene emessa la fattura immediata su richiesta del cliente, non occorre emettere lo scontrino o la ricevuta; se, invece, la fattura è emessa in un momento successivo, è obbligatorio emettere (anche) lo scontrino o la ricevuta al momento della consegna del bene o dell’ultimazione del servizio (circ. 4.4.1997, n. 97/E).

Soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura e obbligati al rilascio della ricevuta o scontrino fiscale

L’emissione della fattura non è obbligatoria per i soggetti di seguito indicati, a meno che tale documento non sia richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione e cioè non oltre il momento della consegna o spedizione dei beni o del pagamento del corrispettivo (art. 22, D.P.R. n. 633/1972; circ. 9.8.1975, n. 27/501706):

1) commercianti al minuto e artigiani - Sono coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico o in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante (ris. 23.12.1994, n. 43/E; ris. 12.7.1996, n. 119/E);

2) soggetti assimilati ai commercianti al minuto - Sono assimilati ai commercianti al minuto coloro che effettuano le seguenti operazioni:

-prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

-prestazioni di trasporto di persone e di veicoli o bagagli al seguito;

-prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti; l’esonero opera solo se i servizi sono resi nell’abitazione del cliente non soggetto passivo d’imposta;

-prestazioni di custodia e amministrazione di titoli rese da aziende di credito, da società finanziarie e da società fiduciarie;

-le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni di credito e di assicurazione; operazioni su valute estere; operazioni relative ad azioni, obbligazioni ed altri titoli; riscossione dei tributi; giochi di abilità e simili, mandato, mediazione e intermediazione relative alle precedenti operazioni; locazioni immobiliari; servizi postali; prestazioni di biblioteche, gallerie, pinacoteche, e simili).

Soggetti esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale

Per i soggetti che effettuano talune operazioni non sussiste l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Inoltre, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (art. 33, D.L. n. 269/2003) è stata prevista la sospensione dell’obbligo di certificazione delle operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione dei predetti documenti nei confronti dei clienti che ne fanno espressa richiesta. La sospensione dell’obbligo opera per le operazioni effettuate dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione.

Operazioni esonerate

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, c. 1, D.P.R. n. 633/1972, e successive modificazioni;

d) le cessioni di beni risultanti dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (art. 21, c. 4, D.P.R. n. 633/1972), se integrato dell’ammontare dei corrispettivi;

e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;

f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30.12.1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;

g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;

h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/1998 e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;

i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

j) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che svolgono attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

k) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;

l) le cessioni e le prestazioni esenti di cui ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, anche se effettuate occasionalmente e non nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (si tratta, in sintesi, di operazioni di credito e di assicurazione, operazioni su valute estere e operazioni relative ad azioni, obbligazioni ed altri titoli, riscossione dei tributi, giochi di abilità etc., mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni che precedono, locazioni immobiliari, servizi postali, prestazioni di biblioteche, gallerie, pinacoteche, etc.).

m) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito (art. 12, c. 1, L. n. 413/1991) effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;

n) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;

o) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;

p) le prestazioni effettuate in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

q) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

r) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

s) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

t) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

u) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

v) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

w) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

x) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

y) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

z) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

aa) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

bb) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;

cc) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. n. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco di cui all’art. 9-bis, L. n. 66/1992;

dd) le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;

ee) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

ff) le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;

gg) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

hh) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;

ii) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche (agricoltori produttori diretti, mezzadri, fittavoli, coloni, etc.: art. 2. L. n. 59/1963), se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’art. 34, c. 4, D.P.R. n. 633/1972;

jj) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, L. n. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;

kk) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;

ll) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste;

mm) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, L. n. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, D.P.R. n. 394/1994 qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822, 84.

Non sono, altresì, soggette all’obbligo di documentazione, le categorie di contribuenti e le operazioni che, a norma dell’art. 22, c. 2, D.P.R. n. 633/1972, sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:

a) associazione Italiana della Croce Rossa (D.M. 4.3.1976);

b) settore delle telecomunicazioni (D.M. 13.4.1978);

c) enti concessionari di autostrade (D.M. 20.7.1979);

d) esattori comunali e consorziali (D.M. 212.1980);

e) somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (D.M. 16.12.1980);

f) somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento (D.M. 16.12.1980);

g) società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (D.M. 22.12.1980);

h) utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine (D.M. 19.9.1990).

i) enti e società di credito e finanziamento (D.M. 26.7.1985).



Casistica

- Per la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali, per le quali non vi è obbligo di certificazione, è necessario che il servizio di somministrazione di pasti e bevande sia prestato esclusivamente a favore del personale dipendente dell'azienda, a nulla rilevando le seguenti circostanze: - che il servizio sia svolto all'interno dell'azienda o fuori; - che la mensa sia gestita dall'azienda stessa o da società appaltatrici (ris. 20.6.2002, n. 202/E; circ. 19.1.1980, n. 3; circ. 14.2.1980, n.9; circ. 13.6.980, n. 25);

- l’esenzione dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi corrisposti dal vettore per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in norme e per conto del cliente persegue lo scopo di esonerare tutte le prestazioni aventi ad oggetto non l'organizzazione di viaggi o la loro intermediazione, ma la mera esecuzione di servizi connessi alla prenotazione del servizio turistico e prestati nell'interesse del cliente dell'agenzia, in considerazione della loro estrema marginalità economica (circ. 4.4.1997, n. 97/E; circ. 24.12.1997, n. 328/E). Ciò vale anche per le prestazioni di cambio e rimborso dei biglietti aerei dei percorsi nazionali e internazionali (ris. 26.6.1998, n. 66; ris. 17.4.2001, n. 48). Viceversa, i compensi che le agenzie di viaggio percepiscono direttamente dai clienti per l'attività di intermediazione, riferita al servizio di prenotazione ed emissione di biglietteria aerea, svolta in nome e per conto del cliente stesso, non è riferibile a prestazioni di marginale importanza (poiché non è destinata a coprire le spese direttamente connesse alla mera esecuzione del servizio) e, quindi, non può trovare applicazione la disposizione di esonero. Tali compensi possono essere certificati con dei tagliandi annessi al biglietto di trasporto (ris. 29.9.2004, n. 125/E);

- le riserve naturali statali sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, sempreché le stesse siano qualificate enti e siano obbligate alla tenuta della contabilità pubblica a norma di legge o di statuto (ris. 8.9.1998, n. 141; 26.6.2000, n. 94; 4.10.2001, n. 149 del 4 ottobre 2001; 21.7.2003, n. 155/E);

- gli ambulanti che utilizzano un automezzo come sostegno delle tende da mercato non possono beneficiare dell'esonero dall'obbligo di rilasciare scontrino o ricevuta fiscale (circ. DRE Lombardia 13.2.2002, n. 1).






 

4 commenti:

Anonimo ha detto...

Nella circolare è scritto che chi ha aderito al concordato fiscale del
2003 è esonerato a meno che il cliente non lo chieda espressamente...
F.N.

Anonimo ha detto...

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Rita Coltellese ha detto...
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