domenica 25 luglio 2021

GOCCE DI VITA - Causa condominiale

 

GOCCE DI VITA

 

Argomento: Giustizia

 

Causa condominiale

 

“Hai saputo? – La voce di Rosina al telefono era eccitata più del solito. – Quegli zoticoni hanno creato il condominio e hanno messo per amministratrice quella Poretti che non paga i servizi del Consorzio da dieci anni!”

“Che vuoi farci cara Rosina, - le rispose pacata Anna – potevano farlo lo sai. Il Codice Civile stabilisce che bastano 4 proprietari di unità immobiliari che abbiano beni immobili in comune e sono costituiti automaticamente in condominio. Fino a qualche anno fa dovevano essere 9 ma ora hanno abbassato il numero a quattro.”

“Ma che bisogno c’era per quelle poche cose che abbiamo in comune, se il costruttore stesso saggiamente aveva detto che potevamo averne cura noi stessi senza ulteriori spese!”

“Il costruttore si è così risparmiato la spesa della parcella ad un geometra per fare le tabelle millesimali..” Rilevò realisticamente Anna.

“Comunque non possiamo pagare lo stipendio ad un’amministratrice che non lo è! Quella non è iscritta agli elenchi professionali degli Amministratori di Condominio, non ha alcuna preparazione!” Proferì esasperata Rosina.

“E qui hai proprio ragione, - disse Anna – e mentre parlavi ho aperto la pagina dell’ANAIP sul PC dove è scritto:  l’amministratore di condominio dovrà possedere a partire dal 18 giugno 2013, data in cui entrerà in vigore la legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 che modifica la disciplina del condominio negli edifici,  i seguenti requisiti

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per  il  quale  la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,  a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco  dei  protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia   di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di  condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In  tal  caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati  di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a  favore  dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed  e) del  primo  comma  comporta  la  cessazione  dall’incarico.

In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma.

Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.   

 

“Vedi?!! – Commentò Rosina. – Quella la conoscono tutti nel Consorzio, è una che parla ma non sa nulla e millanta professionalità che non ha. Inoltre non paga i Servizi da 10 anni e noi, che paghiamo tutto, paghiamo l’acqua e  il giardinaggio del verde  anche per la sua famiglia! Questi che l’hanno messa a fare l’amministratrice non si rendono conto di niente perché sono degli ignorantoni! Dobbiamo andare da un avvocato dell’Associazione di Consumatori a cui sono iscritta e cercare di mandarla via!”

“Sono d’accordo Rosina, bisogna parlare con gli altri condomini e cercare di farlo bene questo condominio, visto che l’hanno voluto per forza proprio quelli che non pagavano nemmeno le spese consortili.”

“Capisci?! Per questo mi preoccupo! Molti di questi che hanno voluto costituire il condominio sono in mora per le spese consortili e faranno uguale per le spese condominiali!”

 

Le due donne facevano parte di un piccolo agglomerato di villette che avevano in comune solo delle stradine che, secondo la saggia Rosina, bastava pulire ciascuno per il pezzo davanti al proprio cancello e si era a posto, senza ulteriori spese. Ma ormai si era costituito un partito che, stranamente, era fatto proprio da quei proprietari che anni prima si erano opposti al tentativo di Anna di trovare un omino che almeno una volta al mese pulisse le stradine comportando, per ciascun proprietario di villetta, solo una piccola quota uguale per tutti. Inoltre alcuni di loro davvero non pagavano le quote del grande Consorzio che forniva loro l’acqua e il taglio dell’erba degli spazi consortili, in attesa che questi venissero presi in carico dal Comune una volta completate le opere di urbanizzazione.

La contraddizione era palese. E non soltanto per questi aspetti, ma anche perché non pulivano davanti al loro cancello e una vicina di Anna la derise con un’altra perché invece lei puliva anche la grata per lo scolo delle acque piovane lontana dal suo cancello e vicina a quello della irridente vicina. Anna pensava che togliere le foglie da sopra quella grata avrebbe favorito lo scolo delle acque di impluvio ed evitato l’accumulo di terra, non certo bella da vedere.

Qualche anno dopo la scenetta derisoria, avente per oggetto la civile Anna, la casa della vicina si allagò insieme a quella della donna con cui l’aveva derisa.

Anna seppe quanto accaduto da un altro vicino: “I mobili a casa di Besti galleggiavano!” Raccontò. Ma gli allagati tacquero anche se Anna quella sera sentì un gran trambusto a casa della ridanciana vicina con inequivocabili rumori e sciabordii…

Ostile ad ogni accordo comune, il partito del costituendo condominio aveva dimostrato in diversi suoi elementi anche una certa prepotenza sulle cose comuni, del tipo costruire dossi non a norma sulle strade di cui erano proprietari tutti, e una totale indifferenza alle normali regole del silenzio, tipo urlare nelle ore del riposo pomeridiano o oltre le ore ventitré per non dire mezzanotte.

Ora volevano il condominio. Dunque regole.

Alcuni avevano fatto opere edilizie fuori da ogni legge-condono, e Anna si chiedeva malignamente come si sarebbero messi con la stesura delle tabelle millesimali..

E qui c’era da ridere davvero.

Ma gli ottusi si spinsero fino a pagare l’avvocato per l’amministratrice che non aveva i requisiti di legge per esercitare tale professione, dato che l’avevano messa lì loro. Capirono a poco a poco che non avrebbe dovuto essere a loro carico tale onere, essendo lei a doversi difendere facendo resistenza alla richiesta presentata in Tribunale dai condomini, fra cui Rosina ed Anna, per la sua destituzione per mancanza dei requisiti di legge.

Di fronte alla mazzata di tale spesa a qualcuno di loro si smosse qualche neurone e capirono che il loro partito, autonomamente costituito in opposizione agli altri condomini, stava facendo una battaglia insensata in quanto quelli volevano solo un rappresentante legale che fosse professionalmente affidabile.

Ci fu un’assemblea di condominio in cui fu evidente anche agli ottusi, che ne avevano voluto la costituzione legale, l’incompetenza sconcertante della Poretti la quale, con arroganza e aggressività, arrivò a minacciare di querele chi si fosse permesso di “spargere voci” sulla sua incompetenza e, segnatamente, dimostrò di alludere ad Anna che non ne aveva parlato che al telefono con Rosina.

Anna capì che la cialtrona aveva raccolto voci malevole quanto infondate fra gli elementi del partito degli ottusi, e rispose che bisognava prestare attenzione a ciò che si diceva e con chi l’avesse perché altrimenti le querele sarebbero partite da lei all’indirizzo di chi attribuiva a lei come ad altri cose mai dette.

Infatti Rosina ed Anna avevano convinto altri condomini, che avevano accolto sgradevolmente l’iniziativa della costituzione ufficiale del condominio, a rivolgersi ad un avvocato per, almeno, mandare via la donna scelta improvvidamente dagli altri condomini.

Spesero un po’ di soldi per gli avvocati dell’Associazione di Consumatori a cui Rosina era iscritta che si dimostrarono non pronti ed incisivi, ma la sentenza, firmata da tre giudici del Tribunale della Provincia, fu ancora più stupefacente.

L’avvocato della Poretti aveva fornito, come d’obbligo, i nomi dei proprietari favorevoli all’amministratrice con tutti i loro dati anagrafici e catastali, lo stesso avevano fatto gli avvocati della Unione di Consumatori a cui era iscritta Rosina per quel che riguardava i ricorrenti contro detta nomina.

I giudici avevano dunque i nomi di tutti i proprietari del condominio con la documentazione che ne attestava la proprietà.

La stupefacente sentenza per la quale i tre giudici che la firmarono si erano presi un mese di tempo fu la seguente: La Sig.na Poretti non ha i requisiti di legge necessari per esercitare la professione di Amministratore di Condominio ma tali requisiti non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile e la Sig.ra Poretti, essendo proprietaria, può esercitare tale incarico per il Condominio di cui fa parte.”

Conclusione: esterrefatti i condomini ricorrenti rinunciarono al ricorso a tale sentenza, che conteneva un falso documentato, perché avevano già speso oltre euro 300 a testa, fra parcella agli avvocati poco incisivi e tasse e bolli per il Tribunale emanante tali stupefacenti sentenze contro ogni realtà oltre che contro ogni Giustizia.

Il partito per la costituzione ufficiale del condominio si era nel frattempo reso conto della totale incompetenza amministrativa della Poretti e anch’esso, leggendo tale sentenza, era rimasto basito, sapendo che tale donna non era proprietaria di niente dentro il loro condominio. A questo punto si trovarono completamente d’accordo con i ricorrenti, pur questi sconfitti da tre giudici incommentabili, e alla successiva Assemblea votarono all’unanimità le dimissioni dell’Amministratrice in carica la quale, dimostrando una risibile faccia tosta, dichiarò che lei era stata confermata dai giudici e dunque un Tribunale aveva stabilito che lei poteva tenere l’Amministrazione di quel condominio.

L’intera proprietà reale degli immobili, ormai perfettamente d’accordo, decretò senza commenti destituita l’Amministratrice.

IL RACCONTO SI ISPIRA AD UN FATTO REALE NEI FATTI E NELLA SENTENZA.

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