giovedì 17 aprile 2014

Telecom recidiva

Telecom condannata all’allaccio del telefono fisso con provvedimento di urgenza
Tribunale Arezzo, sentenza 19.11.2008 (Enrico Ancillotti)
Una signora americana, proprietaria di una un’abitazione nelle campagne di Arezzo, nel marzo del 2008 si rivolse alla Telecom per ottenere l’allacciamento alla rete telefonica fissa.
La compagnia telefonica, però, nonostante l’invio di tutta la documentazione richiesta e nonostante i vari solleciti formulati, non ha mai provveduto né ad effettuare i lavori, né a giustificare la motivazione del ritardo.
Gli avvocati Della Giovampaola e Benincasa cui si è rivolta la signora hanno richiesto alla Telecom di eseguire immediatamente i lavori.
Rispondeva la compagnia telefonica sostenendo che lo spostamento della data di attivazione era da ascriversi non a Telecom, bensì alla mancanza di permessi necessari alla realizzazione dell’impianto.
I legali provvedevano allora ad accertarsi presso il Comune di Cortona, primo se non unico organo amministrativo al quale dovevano essere richiesti i necessari permessi, se effettivamente Telecom si fosse attivata in tal senso, sentendosi rispondere che, al contrario, nessuna richiesta risultava essere pervenuta.
A questo punto i legali hanno richiesto un provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Arezzo per avere l’immediata esecuzione dei lavori necessari per ottenere l’agognato allacciamento alla rete telefonica.
I legali, tra l’altro, hanno sottolineato che, pur non sussistendo più un monopolio di diritto in capo alla Telecom, quest’ultima agisce sempre in posizione di “monopolio di fatto”, per cui tale Società, essendo la reale proprietaria del c.d. “ultimo miglio”, cioè di quel tratto di linea telefonica che unisce materialmente le centrali telefoniche alle abitazioni, è la sola che può e deve provvedere all’allaccio.
Senza contare che l’art. 52 del D. LGS. 259/2003 (Codice per le Comunicazioni Elettroniche) impone che i servizi di comunicazione elettronica debbono essere messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi.
Il giudice del Tribunale di Arezzo ha pienamente accolto le istanze della ricorrente.
La dottoressa Labella, ha riscontrato i due elementi caratterizzanti il procedimento di urgenza:
- il fumus, in quanto Telecom non ha provato che i ritardi non fossero imputabili a sé stessa;
- il periculum, in quanto la donna, abitando da sola in un luogo isolato e malservito anche con la telefonia mobile, e non potendo usufruire di un servizio essenziale come quello telefonico fisso, non avrebbe potuto, in caso di incidente o di pericolo, aiuto ad alcuno.
Per tali motivi il Giudice ha ordinato alla Telecom di provvedere, immediatamente, o nel più breve tempo possibile, allo svolgimento dei lavori necessari per l’allacciamento presso l’abitazione della ricorrente della linea telefonica, con la condanna della stessa società resistente al rimborso delle spese legali.
(Altalex, 5 dicembre 2008. Nota di Enrico Ancillotti)





Tribunale di Arezzo
Sentenza 19 novembre 2008
Udienza del 19/11/08 nella causa n.1017 /2008
Avanti al G.I. dott sono comparsi
L’Avv. Della Giovampaola e Benincasa per la ricorrente. L’Avv. Salvatore per la Telecom SpA il quale si costituisce con deposito di comparsa alla quale si riporta
I procuratori della ricorrente insistono per la concessione del provvedimento d’urgenza sussistendone i presupposti
Il Giudice
Rilevato che nel caso di specie sussiste il fumus attesa l’evidente disagio dell’utente ed allo stato la controparte non ha provato che i ritardi sono dovuti a cause non imputabili a Telecom;
che inoltre sussiste il periculum del grave ed irreparabile danno atteso che la resistente non ha specificamente contestato (e dunque le circostanze devono ritenersi come pacificamente ammesse) che nel luogo per cui è causa non vi è copertura con il cellulare: trattasi di luogo isolato e vi è copertura solo da parte della Telecom ed infine la ricorrente vive da sola;
che dette circostanze costituiscono pericolo di grave ed irreparabile danno per la persona della ricorrente se solo si pensi ad un eventuale incidente domestico o altro che rendesse indispensabile l’utilizzo del telefono per la richiesta di aiuto
P.Q.M.
ordina alla Telecom Italia S.p.A. di provvedere immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile allo svolgimento dei lavori necessari per l’attivazione presso l’abitazione della ricorrente sita in Cortona (AR) località ***** della linea telefonica relativa al n.******* assegnato alla ricorrente e non ancora attivato.
Visto l’art.669 octies VI comma cpc condanna la Telecom a rimborsare alla ricorrente le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €.943,00 di cui €.93,00 per spese €.400,00 per diritti ed €.450,00 per onorari oltre Iva e cap come per legge, ed il 12,5 % per rimborso delle spese in generale.
Dott. ssa Carmela Labella

Nonostante questa sentenza, a cui qualsiasi avvocato può richiamarsi per azioni simili e successive ad essa, Telecom continua ad agire nei riguardi dell'utenza in modo non conforme alla legge rifiutando l'allaccio per fumosi "motivi tecnici", in quanto non spiegati, anche a chi non si trova in una landa desolata (ammesso che in una Italia densamente popolata ce ne possano essere) ma alla periferia, ad esempio, di una ridente cittadina e con utenze in atto da anni sia nel lotto di fronte che di lato a chi ha richiesto l'allaccio alla rete.
Come il semplice buonsenso e l'aderenza sana alla realtà può suggerire a chiunque (ma a quanto pare non a Telecom), dato che per le infrastrutture essa agisce in base al "monopolio naturale" e dunque è l'unica in Italia ad esercitare questa facoltà, non può negare il diritto alla linea telefonica fissa a nessun cittadino italiano, a meno che egli non sia l'unico abitante di una cima di montagna. Ma, in mancanza del sano senso della realtà, esiste la Legge: l’art. 52 del D. LGS. 259/2003 (Codice per le Comunicazioni Elettroniche) impone che i servizi di comunicazione elettronica debbono essere messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi.


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